Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle funzioni, dei titoli, dei requisiti e dei profili professionali per l'esercizio dell'attività aeronavigante e di manutenzione dei velivoli, dei profili professionali nonché delle modalità di progressione di carriera e di accesso nel ruolo speciale, prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) determinare le funzioni, i titoli, i profili professionali nonché le modalità di accesso ai relativi corsi di formazione, di qualificazione professionale e di progressione di carriera del personale del ruolo speciale;

          b) determinare le modalità di: accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale, tecnico di volo primo ufficiale e delle qualifiche dirigenziali di coordinatore aeronavigante del ruolo speciale, anche ai fini dell'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione della consistenza organica del predetto personale, direttivo e dirigenziale, anche nelle diverse sedi periferiche;

          c) determinare le modalità per l'inquadramento a domanda di cui al comma 2 del personale aeronavigante già in servizio presso i centri ed i reparti di volo della Polizia di Stato, tenendo conto della qualifica precedentemente posseduta, dell'anzia
nità di servizio aeronavigante, dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali;

 

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          d) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, l'inquadramento, a domanda, nelle qualifiche indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) nell'istituendo ruolo speciale, anche in soprannumero, del personale pilota e specialista della Polizia di Stato, in possesso dei prescritti titoli professionali, a prescindere dal ruolo di provenienza e dalla qualifica precedentemente posseduti, con la seguenti modalità:

              1) dopo il quindicesimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella sesta qualifica;

              2) dopo il decimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quinta qualifica;

              3) dopo il sesto anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quarta qualifica;

              4) dopo il terzo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella terza qualifica;

          e) garantire che al personale di cui alla lettera d) sia attribuito il trattamento economico più favorevole;

          f) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, e fino al diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, che i posti comunque disponibili nella qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante, siano attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al quale è ammesso a partecipare il personale appartenente alla qualifica apicale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato che ha prestato servizio, per cinque anni, in qualità di pilota, specialista od osservatore aereo presso i centri od i reparti di volo della Polizia di Stato; allo scrutinio possono altresì partecipare i piloti e gli specialisti della Polizia di Stato in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, ovvero al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato,

 

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e con quindici anni di servizio aeronavigante. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante deve frequentare un corso di formazione, da svolgere secondo le modalità di cui al citato articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni;

          g) prevedere che nella determinazione delle funzioni il personale di cui alla lettera b) possa espletare compiti di formazione e di addestramento nello specifico ambito professionale;

          h) determinare: le modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi; i criteri di promozione nell'ambito del ruolo speciale, al fine, tenuto conto dell'anzianità di servizio aeronavigante nonché dei titoli di studio e professionali posseduti, di premiare gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti, anche ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale e di tecnico di volo primo ufficiale;

          i) prevedere la possibilità, per il personale del ruolo speciale, di transitare, per esigenze di servizio o a domanda, e previo corso di aggiornamento, anche in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento del servizio aeronavigante, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

          l) prevedere che l'amministrazione, nei confronti del personale del ruolo speciale, riconosciuto dai competenti organi sanitari permanentemente non idoneo allo svolgimento del servizio aeronavigante, provveda alla restituzione del dipendente, anche a domanda dell'interessato, ai servizi ordinari, garantendo il mantenimento della sede di servizio;

          m) prevedere che al dipendente, dichiarato permanentemente non idoneo all'espletamento delle attività operative di

 

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cui al presente articolo, sia attribuito un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico, già in godimento, e quello risultante dalla restituzione ai servizi ordinari, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio;

          n) attribuire le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale del ruolo speciale e prevedere che:

              1) agli appartenenti alle prime tre qualifiche del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria;

              2) agli appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza;

              3) il personale pilota e specialista, che non esercita la facoltà prevista al comma 2, permanga nelle funzioni e negli obblighi dei ruoli di appartenenza;

              4) ultimato l'inquadramento a domanda, di cui al comma 2, l'assunzione a regime dei piloti e degli specialisti della Polizia di Stato avvenga mediante concorso pubblico selettivo e conseguente ammissione a specifico corso di formazione, di durata almeno biennale, con adeguate riserve di posti, da attribuire con concorsi interni per titoli ed esami, riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno due anni di anzianità di effettivo servizio, alla data del bando di concorso, in possesso dei prescritti requisiti;

              5) qualora i posti riservati non siano coperti, la differenza vada ad aumentare i posti spettanti alla Polizia di Stato;

              6) a parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato costituisca titolo di preferenza, fermi restando

 

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gli altri titoli preferenziali previsti dalla legislazione vigente in materia;

              7) i vincitori dei concorsi siano nominati allievi piloti ovvero allievi tecnici di volo a seconda del profilo professionale prescelto e avviati alla frequenza dei relativi corsi di formazione professionale;

          o) determinare la struttura organizzativa, disciplinata con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78; prevedere altresì l'istituzione di un apposito servizio aereo posto alle dirette dipendenze del Capo della Polizia di Stato, di livello organizzativo adeguato e strutturato in più unità organizzative, periferiche e centrale, quest'ultima di livello divisionale, necessarie per la coordinata, razionale ed efficiente gestione delle risorse umane, logistiche, tecniche, dei mezzi e materiali aeronautici in dotazione, con particolare riguardo ai settori delle operazioni di volo, della documentazione, studio, ricerca, collaudo e sperimentazione dei materiali aeronautici, della formazione, addestramento, aggiornamento e standardizzazione del personale aeronavigante, della manutenzione e gestione tecnica di aeromobili, della sicurezza del volo.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il personale pilota e specialista della Polizia di Stato in servizio presso i centri ed i reparti di volo della Polizia di Stato, può presentare apposita domanda per transitare nel ruolo speciale di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Al termine dell'inquadramento nel ruolo speciale, le dotazioni organiche dei ruoli ordinari della Polizia di Stato sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di personale che ha esercitato la facoltà prevista dal presente comma.

 

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      3. Al personale della Polizia di Stato che, dai ruoli di provenienza, è inquadrato nel ruolo speciale è garantita la corresponsione dello stipendio di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza, qualora inferiore rispetto a quello percepito prima dell'inquadramento nel nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile. Al personale delle qualifiche direttive e dirigenziali del ruolo speciale, si applicano le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le dotazioni organiche, nell'ambito dei ruoli direttivi e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, per le esigenze funzionali connesse alla organizzazione del servizio aereo, dei centri e dei reparti di volo della Polizia di Stato, mediante l'istituzione della dirigenza connessa alle funzioni di direttore del servizio aereo, di direttore di divisione del servizio aereo, di comandante di centro addestramento, di centro manutenzione e di reparto di volo della Polizia di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei ruoli definiti con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico, di livello dirigenziale, deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nei ruoli direttivi della Polizia di Stato, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario, al fine di assicurare l'invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato.
      5. L'individuazione delle unità di livello dirigenziale centrale e periferico di cui al comma 1, lettera o), del presente articolo, nonché la definizione dei relativi compiti e

 

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funzioni sono stabilite con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettere b) ed e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti della Polizia di Stato.
      6. All'inquadramento del personale previsto al comma 2, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dallo stesso Ministro dell'interno, e composta dal Capo della Polizia di Stato o, per sua delega, da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione della Polizia di Stato, e da cinque rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.